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Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Legge di Stabilità n.147 del 27 dicembre 2013, che ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% su quelli di ristrutturazioni edilizie sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, e notizia ancor più IMPORTANTE è che tra le misure confermate con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 da parte del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre c’è anche la proroga per un altro anno per i Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili e Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica con le stesse aliquote del 2015.

L’opportunità che aspettavi: sostituire i vecchi infissi praticamente a costo zero

Cambiare gli infissi è ora un investimento che non è più necessario rimandare! Lo Stato infatti concede imperdibili agevolazioni sugli interventi di miglioramento termico dell’edificio esistente (rurale, per attività d’impresa o professionale) e sulle operazioni che ne aumentino il livello di efficienza energetica.

bonus-65-e1435048621261Gli utenti privati e le imprese potranno usufruire del bonus fiscale del 65% fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1°gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

I condomini invece avranno 6 mesi di tempo in più, per cui le scadenze saranno: detrazioni del 65% fino al 30 giugno 2016, detrazioni al 50% fino al 30 giugno 2017.

Detrazione massima per tipologia d’intervento su edifici esistenti:

  • Riqualificazione energetica: € 100.000
  • Intervento su involucro edifici (pareti, finestre, infissi): € 60.000

bonus-50-e1435048799417Le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione restano al 50% fino a tutto dicembre 2016 mentre dal 1 gennaio 2017 la percentuale scenderà

 

I limiti di spesa: €. 96.000,00 valgono anche per il 2016

 

Una scelta conveniente per la rivalutazione dell’immobile
L’intervento di sostituzione degli infissi è per i 2/3 delle pratiche spedite all’ENEA quello più utilizzato per ottenere la detrazione del 65% che per le imprese può arrivare fino all’86.4% (sommando il 27.5 di IRES e il 3.9 di IRAP).
La procedura semplificata dell’Enea permette con semplici passaggi di portare in detrazione in 10 anni la sostituzione di vecchi serramenti con serramenti di nuova concezione in grado di soddisfare i parametri di legge, inoltre sono detraibili in abbinata con gli infissi anche tapparelle scuri e persiane.

 

MODALITA’ OPERATIVE

Chi può accedere alla detrazione?

  • Persone fisiche (contribuenti), compresi esercenti arti e professioni, che possiedono l’immobile
  • Persone giuridiche (società di persone/capitali)
  • Parenti e conviventi con il possessore
  • Detentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà)
  • Associazioni tra professionisti
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

In che cosa consistono i benefici fiscali?

  • 65% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri
  • Per le aziende sommando 65% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al 86.4%
  • Ripartita da 10 anni

Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l’agevolazione?

  • Essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI)
  • Essere riscaldati
  • Non sono ammessi ampliamenti e modifiche all’impianto originario nel caso di demolizione e ricostruzione
  • Sostituzione di infissi (in modalità aggregata anche scuri, persiane e tapparelle).

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionale (es. detrazione per recupero patrimonio edilizio).
NB: se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni per il Risparmio energetico che in quelle della Ristrutturazione edilizia, allora si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet: http://finanziaria2009.acs.enea.it/ disponibile a partire dal 30 aprile 2009, ottenendo ricevuta informatica:

1. La scheda informativa di cui all’allegato F come indicato all’art 4, comma 2, del DM 7.04.08 per la sola sostituzione di infissi in singola unità immobiliare

La scheda può essere compilata dal richiedente e non è più richiesta.

Il nuovo allegato F:

Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:

  • Dati del soggetto che sostiene le spese
  • Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento
  • Dati identificativi dell’impianto termico
  • Tipologia di intervento eseguito
  • Dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari
  • Costo dell’intervento
  • Importo utilizzato per il calcolo della detrazione

Modello dell’Agenzia delle Entrate: con l’art.12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs 21 novembre 2014, n.175), è stato eliminato l’obbligo di invio della comunicazione dei lavori che proseguono per più periodi d’imposta.

 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Rimane quanto già disposto in precedenza, ovvero, la produzione dell’asseverazione del tecnico.

In particolare:

a. Certificazione del produttore (serramentista)

  • Sostituisce l’asseverazione, deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti
  • Attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1)
  • Riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi

Per quanto riguarda quest’ultima informazione, tali valori possono essere inclusi nella stessa certificazione del produttore, in un campo a compilazione libera predisposto per i dati riferiti agli infissi dismessi; oppure è possibile produrre un’autocertificazione, da allegare alla certificazione del produttore, in cui si gli stessi attestano requisiti di cui sopra.

oppure in alternativa:

a/bis. Asseverazione del tecnico abilitato:

  • Attesta la congruità dell’intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l’accesso ai benefici fiscali
  • Riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi
  • Attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi

b. Allegato F (di cui sopra)

c. Documentazione che attesti i pagamenti effettuati (solo attraverso bonifico bancario o postale)

d. Ricevuta di avvenuta trasmissione all’ENEA

e. Modello dell’Agenzia delle Entrate dove richiesto